Certificazione Energetica
L'attestato di certificazione energetica (certificazione energetica edifici)
comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i
valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
L'attestato in merito alla certificazione energetica dell'edificio è corredato
da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente
convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
La certificazione energetica degli edifici dovrebbe migliorare la trasparenza e
l'efficienza del mercato immobiliare, fornendo ai potenziali acquirenti e
locatari una informazione oggettiva della prestazione energetica dell'immobile.
In un panorama che racchiude la progettazione di nuovi edifici ad elevata
prestazione e la ristrutturazione, risulta evidente che la certificazione
energetica degli edifici porterà effetti positivi sul valore di mercato degli
immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici a bassa prestazione
energetica.
Più
in particolare, gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007,
verrà presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad
ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione,
ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie
disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito, dovranno
essere dotati, al termine dei lavori, dell'attestato di certificazione
energetica (certificazione energetica edifici), redatto secondo lo schema
definito dall'Allegato C. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del
proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti
volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell'edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati
di attestato di certificazione energetica:
a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o
più impianti ad essa dedicati;
b) all'intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è
allacciata all'impianto termico dell'edificio esistente.
Gli edifici esistenti che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al
precedente punto 6.1, sono soggetti all'obbligo della certificazione energetica,
secondo la seguente gradualità temporale:
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile. Qualora l'intero edificio
oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da
impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo della certificazione energetica
di ciascuna unità;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile
superi i 1000 m2;
c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l'attestato di certificazione energetica
dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata è necessario per accedere
agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali
o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità
immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
formalmente avviate a realizzazione o notificate all'Amministrazione competente,
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte
medesima;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti "servizio energia",
nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso
delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell'intero edificio o
della singola unità immobiliare.
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o singole unità
immobiliari, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato, in
originale o in copia autenticata, all'atto di trasferimento a titolo oneroso.
Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari già dotati
di attestato di certificazione energetica, l'attestato stesso deve essere
consegnato dal proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme
all'originale in suo possesso. A partire dal 1° luglio 2010, nel caso di
locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l'attestato di
certificazione energetica deve essere obbligatoriamente consegnato dal
proprietario al conduttore, in copia dichiarata conforme all'originale in suo
possesso.

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